In Italia la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 in materia di “Ordinamento della professione di Psicologo”, stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, in ambito pubblico o privato, è riservata a laureati in Psicologia o Medicina e Chirurgia iscritti nei rispettivi Albi; per tale attività la Legge prevede una formazione professionale da acquisire, dopo il conseguimento della laurea e dell’iscrizione all’Ordine, mediante corsi di durata almeno quadriennale presso Scuole di Specializzazione Universitarie, o – a titolo oneroso – presso Scuole private autorizzate (“riconosciute”) dal MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) attraverso un’apposita Commissione Ministeriale.

In deroga a quanto previsto dall’art. 3 della L. 56/89, i Medici specialisti in Psichiatria o Neuropsichiatria possono richiedere l’annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti del proprio Ordine indipendentemente dall’aver effettuato la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. Lo stesso vale, in virtù del D. M. del 24/07/06, per gli Psicologi specialisti presso le scuole di specializzazione di area psicologica. Nessuna norma di legge stabilisce comunque cosa sia la psicoterapia e di cosa si possa occupare. La norma indica che il professionista medico ed il professionista psicologo rilasciano entrambi prestazioni riconosciute come sanitarie, ovvero ascrivibili a diagnosi, cura e riabilitazione nel proprio ambito di competenza.

Lo psicologo, nella sua prassi clinica, elargisce quindi prestazioni sanitarie rivolte alla cura della persona, al sostegno psicologico, e al trattamento dei disturbi mentali. Ciò che differenzia per la norma è lo strumento sanitario utilizzato; lo psicologo, ai sensi della già citata L. 56/89 art. 1, utilizza tutti gli strumenti conoscitivi e d’intervento in ambito psicologico.

L’attività di intervento psicologico è quindi riservata alla psicologo, così come l’attività di intervento medico-chirurgico è riservata al medico-chirurgo. La norma, art. 3 L. 56/89, in quanto legge che regola la professione di psicologo, spiega infatti che lo psicologo, anche qualora fosse psicoterapeuta, non potrebbe comunque curare con mezzi riservati ai medici (ad es., farmaci); per estensione, il medico non può curare con mezzi riservati allo psicologo.

Di fatto la psicoterapia non è l’unica forma di intervento in situazioni legati a disagio psichico o disturbi mentali.

L’intervento psicologico-clinico è infatti l’insieme degli interventi psicologici rispetto ai disturbi, problemi e disagi psichici, relazionali e psicosociali, effettuati attraverso strumenti diagnostici, conoscitivi e d’intervento di ambito psicologico; mentre la più ristretta area della psicoterapia è una sola di tali forme di intervento, che non esaurisce tutti gli strumenti d’intervento psicologico ai quali è abilitato lo psicologo, indipendentemente dall’essere anche psicoterapeuta.

Per maggiori informazioni si rimanda alla voce di Wikipedia: “Psicoterapia”.

Ordinamento Professionale

———————————– L. 18 febbraio 1989, n. 56. Ordinamento della professione di psicologo Pubblicata nella  G.U. 24 febbraio 1989, n. 46.  ———————————– L. 18 febbraio 1989, n. 56 (1). Ordinamento della professione di psicologo (2) (3). 1. Definizione della professione di psicologo. 1. La  professione   di  psicologo  comprende l’uso  degli strumenti  conoscitivi  e di  intervento per

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Codice Deontologico

Capo I – Principi generali Articolo 1 Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Articolo 2 L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie...

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Riferimenti Tariffari

Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi ART. 1 1. Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, gli onorari indicati nell’allegata tabella “A”. ART. 2 1. Fatta salva ogni diversa pattuizione tra...

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Utilizzo di Tecnologie di Comunicazione a distanza

Relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell’attività Professionale degli Psicologi. Art. 1 - Limiti nell'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza 1. L'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è consentito agli psicologi limitatamente allo svolgimento di attività di informazione scientifica e professionale, di attività di formazione e di...

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Normativa in Europa

In Germania possono esercitare la psicoterapia infantile oltre agli psicologi anche i laureati in pedagogia o scienze dell'educazione previa formazione specialistica in psicoterapia. A formazione conclusa si accede all'una o all'altra Camera degli psicoterapeuti: bambini-adolescenti o adulti. In Austria hanno accesso alla formazione specialistica i laureati e i professionisti di tutte le aree umanistiche, sociali...

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