In Italia la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 in materia di “Ordinamento della professione di Psicologo”, stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, in ambito pubblico o privato, è riservata a laureati in Psicologia o Medicina e Chirurgia iscritti nei rispettivi Albi; per tale attività la Legge prevede una formazione professionale da acquisire, dopo il conseguimento della laurea e dell’iscrizione all’Ordine, mediante corsi di durata almeno quadriennale presso Scuole di Specializzazione Universitarie, o – a titolo oneroso – presso Scuole private autorizzate (“riconosciute”) dal MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) attraverso un’apposita Commissione Ministeriale.
In deroga a quanto previsto dall’art. 3 della L. 56/89, i Medici specialisti in Psichiatria o Neuropsichiatria possono richiedere l’annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti del proprio Ordine indipendentemente dall’aver effettuato la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. Lo stesso vale, in virtù del D. M. del 24/07/06, per gli Psicologi specialisti presso le scuole di specializzazione di area psicologica. Nessuna norma di legge stabilisce comunque cosa sia la psicoterapia e di cosa si possa occupare. La norma indica che il professionista medico ed il professionista psicologo rilasciano entrambi prestazioni riconosciute come sanitarie, ovvero ascrivibili a diagnosi, cura e riabilitazione nel proprio ambito di competenza.
Lo psicologo, nella sua prassi clinica, elargisce quindi prestazioni sanitarie rivolte alla cura della persona, al sostegno psicologico, e al trattamento dei disturbi mentali. Ciò che differenzia per la norma è lo strumento sanitario utilizzato; lo psicologo, ai sensi della già citata L. 56/89 art. 1, utilizza tutti gli strumenti conoscitivi e d’intervento in ambito psicologico.
L’attività di intervento psicologico è quindi riservata alla psicologo, così come l’attività di intervento medico-chirurgico è riservata al medico-chirurgo. La norma, art. 3 L. 56/89, in quanto legge che regola la professione di psicologo, spiega infatti che lo psicologo, anche qualora fosse psicoterapeuta, non potrebbe comunque curare con mezzi riservati ai medici (ad es., farmaci); per estensione, il medico non può curare con mezzi riservati allo psicologo.
Di fatto la psicoterapia non è l’unica forma di intervento in situazioni legati a disagio psichico o disturbi mentali.
L’intervento psicologico-clinico è infatti l’insieme degli interventi psicologici rispetto ai disturbi, problemi e disagi psichici, relazionali e psicosociali, effettuati attraverso strumenti diagnostici, conoscitivi e d’intervento di ambito psicologico; mentre la più ristretta area della psicoterapia è una sola di tali forme di intervento, che non esaurisce tutti gli strumenti d’intervento psicologico ai quali è abilitato lo psicologo, indipendentemente dall’essere anche psicoterapeuta.
Per maggiori informazioni si rimanda alla voce di Wikipedia: “Psicoterapia”.
